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La posizione di Confindustria in relazione al Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184.relativo all'obbligo di assicurazione RCA per i carrelli elevatori

 

Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 (Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità) – Esclusione applicazione ai cd. muletti e/o carrelli elevatori

1. Premessa

Il D.lgs. n. 184 del 22/11/20231 ha recepito la Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo in materia di assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli, modificando sia il Codice delle Assicurazioni Private (CAP) che il Codice della Strada (CdS) e, conseguentemente, estendendo il perimetro dell’obbligo assicurativo.

Tale provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre ((GU Serie Generale n.290 del 13-12-2023) ed è entrato in vigore il 28 dicembre.

La normativa ha apportato sostanziali modifiche sia al Codice delle Assicurazioni Private (CAP) sia al Codice della Strada (CdS).

In particolare, tale disciplina ha determinato:

  • l’ampliamento dell’ambito spaziale nel quale si muovono i veicoli, che oggi ricomprende anche gli spazi privati seppur oggetto di restrizione all’accesso;
  • la modifica della nozione di veicolo (prevista dall’art. 1, comma 1, lettera rrr) del CAP), che è stata maggiormente dettagliata, espressamente ricomprendendo qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: i) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h o ii) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.
  • l’assoggettamento ex art 122 CAP dei veicoli di cui sopra (ex art 1, comma 1, lettera rrr) del CAP) alla RCAuto, “…qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente”, (comma 1), a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui e’ utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento (comma 1bis), e l’obbligo che riguarda anche i veicoli utilizzati “ …esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. …” (comma 1ter);
  • l’assoggettamento ad assicurazione dei rimorchi destinati ad essere utilizzati con un veicolo di cui al punto precedente, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
  • l’assoggettamento ad assicurazione dei veicoli elettrici leggeri, che verranno individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Termini della questione

Sulla base di tale normativa, diverse agenzie di assicurazione hanno contattato, e stanno contattando, un crescente numero di imprese associate al Sistema Confindustria, rappresentando l’obbligatorietà della copertura assicurativa RCAuto anche per i cd muletti

e/o i carrelli elevatori, invitando le stesse imprese alla celere sottoscrizione dei relativi contratti assicurativi.

3. Considerazioni

I cd. Muletti e/o carrelli elevatori, e più in generale, qualsiasi “veicolo” non destinato alla circolazione stradale come mezzo di trasporto, non è assoggettabile ad RCAuto.

Tale conclusione emerge in modo chiaro sia dalla Direttiva europea sia dalla normativa nazionale, nella distinzione netta ed opportuna tra veicoli destinati al trasporto e veicoli destinati alla movimentazione.

Un primo elemento di chiarezza rileva dalla stessa rubrica della Direttiva (UE) 2021/2118, che fa riferimento alla circolazione di autoveicoli, ossia veicoli adibiti al trasporto: Direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità”. La direttiva, infatti, aggiorna la direttiva 2009/103/CEE sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Tale elemento risulta ancor più chiaro dalla lettura dei “consideranda” iniziali.

In particolare, si osserva che nel considerandum n. 5, il Parlamento europeo ha inteso, tenere in considerazione talune sentenze recenti della Corte di giustizia dell’Unione europea, con le quali ha chiarito il significato del concetto di «uso di un veicolo». In particolare, tale Corte – nel precisare che gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento – ha poi chiarito che la direttiva 2009/103/CE non è applicabile se, al momento dell’incidente, la funzione abituale del veicolo è un «uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto.

Lo stesso Governo italiano, in sede di recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118, ha ribadito il collegamento tra “uso abituale” e obbligo RCAuto2, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia europea.

Risulta, pertanto, chiarito che laddove la “funzione abituale” di un veicolo non sia “il trasporto”, è (evidentemente) esclusa l’obbligatorietà della copertura assicurativa RCAuto.

Nel caso specifico dei cd. muletti e/o carri elevatori, è di tutta evidenza che la “funzione abituale” degli stessi non sia il trasporto di merci e/o persone ma di movimentazione della merce. Di conseguenza, è da escludersi l’obbligo di copertura della responsabilità per i danni da sinistro con RCAuto.

Ulteriormente, con riguardo alla normativa nazionale, ossia il D.lgs. n. 184 del 22/11/2023 di recepimento della Direttiva comunitaria , si osserva quanto segue:

Tale Decreto ha apportato modifiche al Codice delle assicurazioni private intervenendo, all’art.2, sulla definizione di veicolo, recependo la Direttiva (UE) 2021/2118, per cui per veicolo si intende:

“1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o

1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;

3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”

Inoltre, il citato decreto legislativo ha apportato specifiche modifiche all’art.122 dl CAP e, il comma 1, recita:«1. Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr) , qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente».

È, pertanto, la stessa norma nazionale che sancisce in modo cristallino l’obbligatorietà dell’assicurazione ex art. 2054 per i veicoli di cui di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), laddove mezzi di trasporto.

I cd muletti e/o carri elevatori, sono invece identificati in modo molto chiaro dall’articolo 56 lettera c) del Codice della strada come mezzi di movimentazione: “…carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose”.

4. Conclusioni

Le considerazioni sopra esposte evidenziano in modo chiaro che l’obbligatorietà della sottoscrizione di RCAuto, ai sensi del Decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, è sancita solo per i veicoli in quanto mezzo di trasporto, con conseguente esclusione di ogni altro veicolo con funzione abituale diversa, come ad esempio nel caso dei cd muletti e/o carri elevatori.